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| Il consumatore secondo il diritto italiano è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3 del Codice del Consumo - Decreto Legislativo emanato a norma della Legge 29 luglio 2003 n. 229). |
| Grazie a
http://www.imondonauti.it Cosa fare in caso di: - overbooking - cancellazioni - rinunce - ritardi - furto o smarrimento del biglietto aereo - problemi al bagaglio - furti in hotel - condizioni diverse da quelle promesse - annullamento del viaggio - variazioni del prezzo - a chi rivolgersi? |
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| Spesso si attende tutto un anno prima di poter partire, si accantonano i
risparmi, si consultano guide e itinerari, si sogna e poi, quando arriva il
momento tanto agognato qualcosa va storto, magari molto storto ...e non per
colpa nostra! Il volo è in ritardo o è stato cancellato, le valigie sono andate smarrite o irrimediabilmente perse, l'albergo scelto che doveva essere sul mare è a 2 chilometri di distanza, la spiaggia caraibica che ci aveva fatto tanto sognare è sporca o addirittura non balenabile. La rabbia, lo stress che derivano da disagi e delusioni sono spesso inevitabili ma.qualcosa si può fare! Spesso i viaggiatori italiani non sono a conoscenza dei propri diritti o ritengono che non valga la pena farli valere perché tanto. Non è sempre così: qui di seguito vi diamo alcune indicazioni per viaggiare informati e per far valere i propri diritti misconosciuti. Un avvertenza sopra a tutte: qualsiasi tipo di contestazione deve essere inviata direttamente al vettore o al tour operator entro 10 gg. dal ritorno del viaggio tramite lettera raccomandata A/R specificando che, in caso di mancata risposta, ci rivolgerà inizialmente al Giudice di Pace per una conciliazione. OVERBOOKING (negato imbarco per sovraprenotazione) Spesso le compagnie aeree vendono più biglietti dei posti disponibili. In base alle statistiche infatti, alcuni passeggeri in possesso della prenotazione aerea non si presentano all’imbarco e quindi, per cautelarsi, le compagnie aeree confermano un numero di prenotazioni superiore ai posti effettivamente disponibili. Ma, soprattutto in alta stagione, accade che le rinunce siano meno del previsto e che quindi sia costretto a rimanere a terra anche chi ha acquistato regolarmente il biglietto aereo. Pertanto, se non vi viene concesso di partire da un aeroporto comunitario nonostante abbiate regolare biglietto e vi siate presentati in orario al check-in, avete diritto ad un rimborso. In Europa, norme specifiche prevedono che il passeggero di un volo aereo abbia diritto in caso di imbarco negato: 1. al rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non effettuata (con volo gratuito fino al vostro punto iniziale di partenza se necessario); 2. a un volo alternativo quanto prima possibile; 3. a un volo alternativo in una data successiva a lui più conveniente. Indipendentemente dalla scelta effettuata e in considerazione della destinazione finale da raggiungere, la compagnia aerea deve rimborsare 250 euro (la metà se la Compagnia offre un volo alternativo che consenta di arrivare a destinazione con non oltre 2 ore di ritardo) per voli fino a 1500 km, di 400 euro (la metà se la Compagnia offre un volo alternativo che consenta di arrivare a destinazione con non oltre 3 ore di ritardo) per voli superiori i 1500 km all’interno dell’UE e i 1500 e i 3500 km extra UE, di 600 euro (la metà se la Compagnia offre un volo alternativo che consenta di arrivare a destinazione con non oltre 4 ore di ritardo) per voli oltre i 3500 km al di fuori dell’UE. In aggiunta il viaggiatore ha diritto, gratuitamente, a due telefonate/fax/telex /e-mail da inviare al luogo di destinazione, drink e pasti, il pernottamento alberghiero nel caso si renda necessario, il trasporto dall’aeroporto all’hotel. Nel caso overbooking nell’ambito di un viaggio tutto compreso, il passeggero dovrà ottenere i relativi rimborsi dall’organizzatore cui la compagnia aerea è tenuta versare la compensazione. Il regolamento sull’overbooking deve essere rispettato dalle compagnie europee che effettuano sia voli di linea (anche solo interni) che charter o low cost. e sono validi anche per biglietti tipo “frequent flyer”. I diritti si estendono a compagnie non europee se i voli, sia charter che regolari, partono da un aeroporto UE. CANCELLAZIONI In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto ad avere rimborsato il costo del biglietto non usato. In alternativa il passeggero ha diritto di raggiungere la sua destinazione anche con voli di altre compagnie, seppure in data successiva. Qualora la causa della ritardata partenza sia imputabile alla compagnia aerea, il passeggero avrà diritto a una telefonata/fax al luogo di destinazione, a pasti ed eventuale sistemazione alberghiera in congrua relazione all'attesa che dovrà sostenere. La Carta dei diritti del passeggero del trasporto aereo del 17/2/2005 prevede inoltre risarcimenti analoghi a quelli previsti per l’overbooking (vedi) a meno che il vettore non riesca a provare “circostanze eccezionali” (scioperi e allarmi per la sicurezza. Nebbia, pioggia, neve sono tali solo in rari casi). Rimborsi ed indennizzo devono essere versati entro 7 gg. Il regolamento sulla cancellazione del volo deve essere rispettato dalle compagnie europee che effettuano sia voli di linea (anche solo interni) che charter o low cost e sono validi anche per biglietti tipo “frequent flyer”. I diritti si estendono a compagnie non europee se i voli, sia charter che regolari, partono da un aeroporto UE. RINUNCE Chi rinuncia ad un viaggio su un volo di linea ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto solo quando la tariffa è quella piena e la data di partenza non è stata confermata. Se la conferma è invece già stata data, la compagnia aerea ha diritto a trattenere il 25% dell'importo e il 50% nel caso di tariffe scontate (pex, superpex ecc.). Il viaggiatore che rinuncia a un viaggio in treno entro i limiti di validità del biglietto ha diritto al rimborso totale del prezzo del biglietto stesso. RITARDI In caso di ritardo di volo aereo e quindi di perdita di coincidenza, sui voli di linea della stessa compagnia viene di norma garantito un posto sul primo volo disponibile oltre alla possibilità di fare gratuitamente una telefonata/fax/telex al luogo di destinazione, di consumare i pasti proporzionati al tempo di attesa nonchè di eventuale pernottamento in albergo. Se il ritardo supera le 5 ore, la Compagnia aerea può proporre il rimborso del biglietto con volo gratuito fino al luogo di partenza se necessario. Oltre alle forme di assistenza previste in caso di ritardo la Compagnia aerea è responsabile del danno subito dal passeggero a causa del ritardo medesimo fino a 4.841 euro circa. Il risarcimento non è dovuto se il vettore dimostra che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili ad evitarlo. Se si viaggia in treno, si ha diritto al rimborso totale del prezzo del biglietto per questi disservizi: se il treno parte con oltre 1 ora di ritardo; se il treno viene soppresso; se non c'è posto nella classe richiesta; se il viaggiatore viene bloccato da un'ordinanza dell'autorità pubblica. In caso di ritardo superiore ai 25 minuti su treni Eurostar si ha diritto a un rimborso pari al 50% del costo del biglietto. Rimborsi anche per ritardi di 30 minuti su Eurocity/Intercity (30%) e per ritardi di 1 ora su treni Espresso (30%). L’importo che vi verrà rimborsato è quello del supplemento rapido e solo se potrete esibire una prenotazione del posto. Il rimborso viene dato in forma di “bonus” ossia di un biglietto valido per un altro viaggio. Il tutto si ottiene consegnando il biglietto in treno o alla biglietteria della stazione di arrivo (anche per posta). In traghetto, per cause di forza maggiore, è previstoil rimborso del biglietto se si superano le 12 ore di ritardo per viaggi fino a 24 ore, oltre le 24 ore per viaggi più lunghi. E' previsto anche il risarcimento dei danni se del ritardo è responsabile la compagnia. FURTO O SMARRIMENTO BIGLIETTO AEREO In caso di furto o smarrimento del biglietto aereo dovete denunciare immediatamente il fatto alle autorità competenti e alla compagnia aerea. Questo per evitare l'uso improprio del biglietto da parte di terzi. Dovrete poi acquistare un nuovo biglietto aereo uguale a quello perso o rubato: dopo averlo utilizzato potrete chiederne il rimborso presentandolo alla compagnia aerea o all'agenzia dove avete effettuato l'acquisto. PROBLEMI AL BAGAGLIO Se al termine di un volo il vostro bagaglio non compare sul nastro trasportatore e quindi risulta smarrito, avete diritto ad un rimborso. Innanzitutto, prima ancora di uscire dall’aeroporto dovete recarvi all’Ufficio oggetti smarriti (Lost and found) muniti di biglietto aereo e scontrino bagagli e qui compilare l’apposito modulo PIR (Property Irregurarity Report) descrivendo con la maggior precisione possibile le vostre valigie. Di solito, l'80% dei bagagli smarriti viene ritrovato entro 24 ore, il restante 20% entro 3 giorni. Trascorse le prime 24 ore, se il bagaglio smarrito non è stato ancora rintracciato e voi non siete residenti in quel luogo, alcune compagnie vi daranno subito una certa cifra per le piccole spese urgenti (spazzolino da denti, rasoio, pigiama ecc.; conservate gli scontrini degli acquisti effettuati). Per il bagaglio definitivamente smarrito , danneggiato, o consegnato in ritardo si ha diritto a un risarcimento massimo di 1.167 euro circa per voli assicurati da compagnie UE in tutto il mondo. Per quanto riguarda invece compagnie aeree che non aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999, in caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio è previsto un risarcimento fino a 20 euro per kg per arrivare fino a un massimo di 388 euro solo nel caso in cui il danno sia imputabile alla Compagnia aerea. I danni, pena la decadenza, devono essere denunciati alla Compagnia entro 7 gg. in caso di danneggiamento del bagaglio, entro 21 gg. per ritardata consegna. Anche il furto in treno da diritto a un rimborso. Previa denuncia di furto alla Polizia entro le 24 ore, si ha diritto a un rimborso fino a 258,23 euro a collo per i furti avvenuti su Eurostar, vagoni letto e cuccette, Intercity su vetture con corridoio centrale, e auto al seguito. Per tutti gli altri casi vale per ora quanto dispone la legge n.754/1977: perdite e avarie di bagagli portati a mano vengono risarcite solo in caso di "incidente di esercizio" e fino ad un massimo di 258.23 euro. Insomma, deve esserci uno scontro o un deragliamento ferroviario. Nei traghetti/navi, i bagagli registrati e smarriti durante un viaggio nazionale prevedono un risarcimento massimo di 6 euro per kilo (se non assicurati) mentre quelli non registrati non hanno diritto ad alcun risarcimento a meno che non si riesca a dimostrare che la perdita è imputabile alla compagnia. Se la perdita del bagaglio è imputabile alla compagnia, nei viaggi internazionali è previsto un risarcimento massimo di 25.000 euro circa. Ricordate che esistono polizze assicurative contro il furto e la perdita dei bagagli che permettono – a fronte di un esiguo premio- di avere indennizzi superiori a quelli offerti dalle compagnie aeree, di navigazione o ferroviarie. Suggeriamo inoltre di pagare eventualmente il biglietto con una carta di credito che abbia un’assicurazione incorporata (prevista dalle carte di credito più diffuse). Per quanto riguarda i voli aerei è inoltre possibile, al momento del check-in, chiedere di usufruire della “Dichiarazione di valore” (valida solo per i viaggi interamente effettuati con la stessa Compagnia) che permette di elevare il limite di responsabilità del bagaglio registrato. FURTI IN HOTEL Quante volte avete letto nella camera d’albergo che “la direzione non è responsabile degli oggetti lasciati in camera”? Non è vero: gli albergatori sono tenuti a risarcire il danno non solo se gli oggetti rubati erano sotto la loro custodia ma anche se erano in camera al momento del furto. Secondo il Codice civile, in caso di furto o danneggiamento avvenuto in camera o in altri locali dell’albergo, la direzione deve rimborsare il cliente fino a 100 volte il prezzo dell’alloggio. Questo vale anche per gli oggetti lasciati nell’auto custodita nel parcheggio privato. Per bagagli e gioielli lasciati in custodia alla direzione, il risarcimento da parte dell’albergatore dev’essere pari all’intero valore dei beni rubati. E’ sempre necessario, in questi casi, presentare immediatamente una denuncia alla Polizia o ai Carabinieri. CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE PROMESSE per viaggi "tutto compreso" Avevate prenotato un hotel a cinque stelle e vi ritrovate in uno di categoria inferiore? La camera promessa aveva la vista sul mare e siete finiti in una con vista sul cortile? La piscina doveva contribuire a farvi fare qualche nuotata supplementare e invece l’acqua è sporca o addirittura la trovate vuota? Queste ed altre infinite disavventure sono molto meno rare di quanto si possa pensare. A questo proposito ricordate che, dal momento che tutte le informazioni riportate nei cataloghi e nei depliant informativi sono vincolanti per il tour operator, il viaggiatore può denunciare ogni eventuale difformità a titolo di vero e proprio inadempimento contrattuale. La regola d’oro è quella di avvisare tempestivamente per iscritto la propria agenzia affinché possa cercare di intervenire subito per risolvere in loco il problema. Nel frattempo, anche voi non perdete tempo: fotografate o riprendere con la videocamera quello che proprio non va, raccogliete la testimonianza di altri ospiti, tenete da parte contratti o ricevute utilissimi per documentare il danno subito. Se le mancanze da voi rilevate fossero davvero notevoli rispetto a quanto concordato potrete interrompere la vacanza e chiedere in un secondo momento la restituzione totale o parziale di quanto pagato sempre che abbiate raccolto e denunciato immediatamente le prestazioni non fornite. E se l’agenzia non ha già rimediato sul posto, appena terminate le vacanze e comunque entro 10 giorni lavorativi da rientro, indicate nel dettaglio le mancanze incontrate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Se l’organizzatore respingesse le vostre richieste o offrisse un indennizzo insufficiente potete rivolgervi al Centro Tutela Consumatori ed Utenti o al centro Europeo dei consumatori o ancora a un legale di vostra fiducia. ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO Se l'agenzia annulla il viaggio prenotato, il turista ha diritto al rimborso del doppio della caparra versata. Se 15 giorni prima della partenza non è stato raggiunto il numero minimo di partecipanti o se l'annullamento si è reso necessario per cause eccezionali non imputabili all'organizzatore, al viaggiatore spetta il rimborso totale della somma versata. VARIAZIONI DEL PREZZO Nei 20 giorni che precedono la partenza, il tour operator o l'agenzia di viaggio non possono apportare alcuna arbitraria modifica al costo del pacchetto di viaggio. Prima di tale termine, la revisione del prezzo non può eccedere il 10% del prezzo originario; nel caso questa percentuale fosse superata, l'acquirente può decidere di recedere dal contratto e ottenere il rimborso totale delle somme già versate senza dover pagare alcuna penale. Ovviamente ogni variazione di prezzo da parte del tour operator deve essere inviata all'acquirente per iscritto. INDIRIZZI e NUMERI UTILI SOS del Turista (Movimento Consumatori) Via Maggi 14, Milano, tel. 02-54178230, 54178231, 33603060; www.movimentoconsumatori.it SOS Turismo (CODACONS) Viale Mazzini 73, Roma, tel. 063725809, 063724971 Via Cusani 5, Milano, tel. 02862438, 0272003831; cristinazighetti@libero.it Telefono blu tel. 1780-080808 Camera arbitrale nazionale e internazionale di Milano Via Meravigli 9 B, tel. 02-8055588 (per tutte le controversie che hanno origine da contratti di viaggi e turismo proposti da agenzie aderenti alla Fiavet) Centro europeo dei consumatori www.euroconsumatori.org . ; info@euroconsumatori.org Unione Nazionale Consumatori Via Duilio 13, Roma, tel. 06-3234616, 06-3269531; www.consumatori.it (vi si trova anche la modulistica per inoltrare i reclami) Segnalazioni sul mancato rispetto della Carta dei Diritti del Passeggero possono essere indirizzate agli Uffici delle Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile presenti in ogni aeroporto. Info: numero verde 00 800 67891011; mail@europe-direct.cec.eu.int Potete anche informare la Commissione europea del seguito dato al vostro reclamo contattando la DG Energia e trasporti, Bruxelles, tren-aprights@cec.eu.int |
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L'adozione di prassi idonee a cogliere questo obiettivo compete ai produttori dei generi alimentari ma anche a tutti coloro che intervengono nei successivi passaggi e/o intermediazioni che l'alimento subisce fino all'acquisto da parte del consumatore finale (a questo proposito si parla di tracciabilità di filiera).
L'obiettivo è quello di salvaguardare i necessari requisiti di salubrità del prodotto.
Gli strumenti utili a raggiungere il risultato possono essere molteplici: taluni risultano obbligatori per legge, altri possono essere comunque opportunamente osservati anche se non imposti legislativamente.
Alla prima categoria appartiene l'insieme di misure - che vanno sotto il nome di HACCP - introdotte dal decreto legislativo 155 del 1997.
Alla seconda categoria appartengono tutte le altre misure adottate volontariamente, tra le quali molte sono state riassunte e codificate nello Standard ISO 22000:2005.
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GNU Free Documentation License Esso utilizza materiale tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Codacons Cronologia http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Codacons&action=history CodaconsDa Wikipedia, l'enciclopedia libera.Codacons è una associazione di difesa dei consumatori e dell'ambiente. Presidente nazionale è Carlo Rienzi. Codacons fa parte del CNCU e dell'IntesaConsumatori con ADOC, Federconsumatori e Adusbef. Nel 2004, in vista delle elezioni europee dello stesso anno, alcuni esponenti del Codacons (tra cui Rienzi) hanno formato la Lista Consumatori, movimento politico alleato dell'Unione. Il Codacons e la Lista Consumatori mantengono un atteggiamento critico rispetto al punto del programma politico dell'Unione da loro sottoscritto, che prevede l'abrogazione della Legge_Fini-Giovanardi sugli stupefacenti. A questo proposito il Codacons ha presentato, nel gennaio 2007, un ricorso al TAR del Lazio contro un decreto col quale il ministro Livia Turco innalzava la quantità massima di cannabis detenibile senza sanzioni penali.
Altri progetti [modifica]Articolo su Wikinotizie: Il canone Telecom è illegittimo |
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rilasciato sotto i termini della
GNU Free Documentation License Esso utilizza materiale tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Adusbef Cronologia http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Adusbef&action=history AdusbefDa Wikipedia, l'enciclopedia libera.Con Adusbef si indica l'Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, Finanziari, Postali, Assicurativi. Come si intuisce dal nome, l'Adusbef è un'associazione di consumatori, particolarmente specializzata nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni e dei trasporti. Ha sede a Roma, in via Farini 62. Il presidente è Elio Lannutti.
Cenni storici [modifica]L'associazione Adusbef fu fondata il 13 maggio 1987, da un gruppo di tecnici che lavoravano prevalentemente in banche ed in compagnie d'assicurazione, con lo scopo di difendere i cittadini da soprusi e malefatte del sistema creditizio, finanziario e assicurativo. Quando Adusbef venne fondata, la difesa dei consumatori nel settore bancario era allo stato brado. Gli utenti bancari potevano essere vessati e maltrattati, le fideiussioni potevano essere fatte sottoscrivere in bianco e riempite successivamente. Non vi era infatti alcuna legge sulla "trasparenza bancaria". Solo cinque anni dopo, il 27 febbraio 1992, arrivò la legge 154/92 per la difesa degli utenti bancari. L'Abi (Associazione bancaria italiana), cercò di evitare tale legge, varando un codice di autoregolamentazione interno al sistema bancario, che Adusbef riuscì a smontare e ridicolizzare con incursioni quotidiane negli sportelli delle banche. Dopo anni di battaglie a difesa dei diritti e della legalità, sono stati fatti molti passi in avanti nella tutela dei diritti. Certamente non sono stati risolti tutti i problemi: ci sono ancora pratiche di diffusa illegalità del sistema bancario, ad esempio nel rifiuto di cambiare assegni circolari, anche di modesto importo, a chi non è "favorevolmente conosciuto" o a coloro che non dispongono di un conto corrente; nel prevedere penali esagerate, fino al 50 per cento del capitale residuo per estinguere i mutui; nel rimborsare anticipatamente obbligazioni alla pari fatte sottoscrivere in precedenza ad un prezzo superiore, dopo averne decantato la convenienza.
Svolgimento delle attività [modifica]
Studi e ricerche, pubblicazioni, convegni [modifica]La scelta di interessarsi a settori ostici ha portato Adusbef ad una obbligata specializzazione, marcatamente nei campi bancario ed assicurativo. Ciò ha spinto l'associazione a concretizzare analisi, critiche e proposte sia sul suo periodico (Risparmio & Futuro) edito fin dal 1988, sia in pubblicazioni: "Come sfruttare la banca" (Edizioni L'Altritalia - 1994) e "Guida all'uso della Banca" (Editori Riuniti- 1996). Dal 1994 effettua studi sul sistema bancario di molte regioni italiane. In particolare quello relativo al Lazio (aggiornato annualmente) è inserito, dal 1997, nell'ambito dei progetti realizzati per la Regione Lazio. Adusbef ha condotto studi sui sistemi nazionali bancario e assicurativo, oltre a studi particolareggiati sui sistemi finanziari di alcune province, partecipando ad un progetto internazionale (finanziato dalla Commissione Europea) sui servizi bancari ed assicurativi europei.
Consulenza e assistenza [modifica]Adusbef offre consulenze telefoniche gratuite a tutti coloro che ad essa si rivolgono, indipendentemente dall'iscrizione all'associazione. L'operatività di assistenza telefonica centrale si sviluppa nell'arco dell'intera giornata lavorativa. Essa riceve nelle proprie sedi gli associati che necessitino di assistenza, di pareri specifici, di analisi documentale ecc.
Interventi sulla Pubblica Amministrazione e sugli organi legislativi [modifica]Adusbef è più volte intervenuta presso il Ministero delle Finanze per denunciare situazioni manifestamente vessatorie (cartelle pazze) o per sollevare problemi di valenza generale (problema fiscale degli interessi sui mutui riaccesi con altre banche -inizio 1998) ed è spesso consultata nelle audizioni presso le Commissioni parlamentari.
Altre attività [modifica]Adusbef partecipa a convegni, tavole rotonde ed altre iniziative sui problemi del settore creditizio, finanziario, assicurativo. Collabora con molte riviste tramite rubriche fisse ed interventi continuativi su temi e problemi inerenti i suoi campi d'azione.
Notizie sull'articolazione territoriale dell'associazione [modifica]L'Adusbef è operativa sul territorio nazionale, articolandosi in filiali regionali e provinciali. Oltre alla sede nazionale di Roma, l'associazione conta circa centotrenta sedi locali in tutte le regioni d'Italia, tranne Trentino e Val d'Aosta.
Varie [modifica]Adusbef è membro della FUBE (Federazione Utenti Bancari Europei) insieme a:
Attività recenti (2004-2005) [modifica]La seconda metà del 2004 vede Adusbef attiva anzitutto sul fronte dei prezzi: dalla benzina alle tariffe elettriche e del gas, dal carobanca a quello della RC Auto. L'assenza di azioni istituzionali di controllo, o di semplice dissuasione, permette agli esercenti (ed in genere a tutti coloro che possono imporre i “loro” prezzi lungo la filiera produttore-consumatore finale) di operare un trasferimento netto di capitali dalle tasche dei cittadini a quelle di coloro che intermediano tra domanda ed offerta. L'azione dell'associazione si concretizza il 16 settembre, quando i cittadini-consumatori vengono chiamati da Intesaconsumatori al quarto “sciopero della spesa”; all'iniziativa si associa anche la Coldiretti con presidi in varie città. Adusbef individua nella continua lievitazione dei costi bancari un agire irresponsabile degli istituti di credito i quali, forti degli strumenti che una legislazione “amica” offre loro, apportano frequentemente aumenti ai prezzi applicati ai servizi da loro offerti, inventano nuove voci di costo non considerate da alcun contratto bancario, approfittano per collocare “senza obbligo di informazione” obbligazioni bancarie anche strutturate. Infatti, 850.000 risparmiatori truffati (Argentina, Parmalat, Cirio, Giacomelli, Finmek ecc.) si sono resi conto di potersi fidare poco dei consigli per gli acquisti. L'azione di Adusbef spinge lo stesso governatore Fazio a prendere posizione (almeno nominalmente e senza successo) sul caro-banca, invitando gli istituti di credito ad una maggiore morigeratezza. La ventennale battaglia di Adusbef contro gli abusi bancari ha un significativo riconoscimento nella sentenza n° 21095/ 2004 della Corte di Cassazione a sezioni unite. La tentata rivincita dell'Abi e delle banche, che pretendevano di ribaltare precedenti sentenze di Cassazione sull'anatocismo (pratica illegale vietata dall'art. 1283 del Codice civile, ma imposta dagli “usi bancari” applicati per oltre mezzo secolo, consistente nel capitalizzare ogni 3 mesi gli interessi sui prestiti) avrà un effetto boomerang, perché consentirà a milioni di correntisti di riottenere capitale ed interessi attraverso un ricalcolo che elimini dal computo imposto dalle banche il procedimento anatocistico. Dall'inizio del 2005, si susseguono sentenze di condanna contro le banche, sia sul versante della collocazione illecita di bond, sia su quello dell'anatocismo, mentre migliaia di correntisti affidati si rivolgono all'Adusbef per valutare ed impostare un eventuale procedimento giudiziario. È forse proprio questa l'azione associativa socialmente più incisiva: per la prima volta non solo privati correntisti, ma – soprattutto – società affidate vedono in Adusbef un riferimento concreto ed affidabile in grado di azionare, contro le illegittimità bancarie, tutte le leve a disposizione per il recupero di posizioni più corrette e per ricondurre l'azione delle banche in un ambito di legge. Parallelamente, Adusbef denuncia gli scandalosi addebiti per centinaia di euro praticati dal Gruppo bancario Bipielle effettuati d'iniziativa sugli estratti conto di fine anno per servizi mai richiesti e neppure erogati. A fronte degli addebiti con destrezza per “spese d'urgenza”: 50 euro; “spese amministrative”: 35 euro; spese postelegrafoniche: 50 euro, Adusbef ha inoltrato 10 esposti denuncia ad altrettante Procure della Repubblica, chiedendo di accertare se tali disinvolti comportamenti, non abbiano integrato i reati di truffa ed appropriazione indebita. La Banca Popolare di Lodi aveva infatti inserito in Gazzetta Ufficiale (2^ parte – Altri annunci commerciali) non solo aumenti di prezzi, spese e commissioni, relativi a voci di costo già previste nei contratti in essere, ma nuove voci con conseguente modifica unilaterale al di fuori delle norme richiamate dall'art 117 punto 5 e dall'art. 118 del Testo Unico Bancario. Adusbef si è battuta contro l'ex Governatore della Banca d'Italia Fazio, il garante del comportamento delle banche, scontrandosi con un muro di gomma di complicità anche di ordine istituzionale, con decine di denunce alla magistratura, sfociata con dimissioni avvenute il 20 dicembre 2005. Adusbef è riuscita ad ottenere una sentenza esemplare sul diritto di signoraggio, percepito dalla Banca d'Italia, che è stata condannata a risarcire 87 euro ad un cittadino (vedi la causa del Giudice di Pace di Lecce). L'impegno dell'Adusbef è attualmente rivolto ad abrogare l'art. 118 del Testo Unico Bancario, da essa ritenuto ingiusto, utilizzato dal rag. Fiorani per addebitare circa 100 euro pro-capite ad almeno 1 milione di correntisti della ex Banca Popolare di Lodi.
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GNU Free Documentation License Esso utilizza materiale tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Altroconsumo Cronologia http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Altroconsumo&action=history AltroconsumoDa Wikipedia, l'enciclopedia libera.Altroconsumo è un'associazione italiana di consumatori senza fini di lucro, la prima e la più diffusa, con 300.000 soci. È nata nel 1973 sotto il nome di Comitato Difesa Consumatori. Si pone come obiettivo l'informazione e la tutela dei consumatori. La sede nazionale è a Milano e il presidente è Paolo Martinello. Vi sono anche delle sedi regionali per Lazio, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige. La rivista omonima informa il consumatore su sicurezza, salute, vengono fatti test su prodotti in commercio. La rivista, che esce 11 mesi all'anno (mensile con l'eccezione di agosto), è nata lo stesso anno in cui è nata l'associazione.
Storia [modifica]Nel 1973 nasce l'associazione. Nel 1978 Altroconsumo entra a far parte del BEUC (Bureau Européen des Unions des Consommateurs). Nel 1983 iniziano ad essere effettuati i primi test comparativi dei prodotti. Nel 1989 Altroconsumo ha una cooperazione con associazioni indipendenti di consumatori di alcuni Paesi europei: Test-Achats (Belgio), OCU (Spagna), DECO (Portogallo), CLCV (Francia). Altroconsumo diventa membro dell'ICRT (International Consumers Research & Testing), organizzazione internazionale per l'esecuzione di test comparativi e successivamente fa parte anche di Consumers International, organizzazione che riunisce oltre 250 associazioni di 115 nazioni di tutto il mondo. Nel 1991 pubblica il supplemento bimestrale Soldi & Diritti che tratta di economia, finanza e di informazioni giuridiche. Nel 1992 esce il primo numero della nuova rivista settimanale Soldi Sette riguardante la consulenza finanziaria. Nel 1995 esce il bimestrale Salutest che informa sulla salute, l'alimentazione e l'ambiente. Nel maggio 2007 esce il primo numero di Hi_test, dedicato alla tecnologia (bimestrale). Dal 2000 Altroconsumo ha il suo sito internet. Nel 2007 Altroconsumo denuncia il digital rights management (DRM) di Apple.
Voci correlate [modifica]
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