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CGI (Consiglio Generale Italiani all'Estero) |
Il CGIE e' il Consiglio generale degli Italiani allEstero.
E' stato istituito per legge il 6 novembre 1989 ed e' diventato pienamente operativo con il regolamento di attuazione il 29 novembre 1990. Il suo insediamento e' avvenuto il 12 dicembre 1991.
Il CGIE e' composto da ben (!) 94 membri. Il presidente e' il Ministro degli Esteri.
Per essere eletti nel CGIE bisogna essere cittadini italiani, maggiorenni e risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese. In alcuni casi, puo' essere eletto anche chi non e' in possesso della cittadinanza italiana, purche' sia figlio o discendente di italiani.
I membri del Cgie rimangono in carica per una durata di cinque anni e possono essere eletti o nominati per non più di due mandati consecutivi; essi decadono dal loro ruolo qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio o nel caso perdano la residenza del Paese per il quale sono stati designati.
Il Ministro nomina 29 membri, mentre i Comites
eleggono 65 membri.
Dei 94 membri, 65 membri sono eletti dai Comites in
rappresentanza delle comunita' italiane nel mondo 29 membri sono
nominati dal Presidente del Consiglio in maniera seguente:
I 65 membri sono eletti da un'assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei Comites e da rappresentanti delle associazioni delle comunita' italiane.
Gli attuali 65 membri sono stati eletti nel corso di assemblee nazionali costituite da i membri dei Comites, a livello di circoscrizione consolare e da rappresentanti delle associazioni italiane che operano da almeno cinque anni, designati direttamente dalle associazioni o dalle Ambasciate, dopo ampie consultazioni a livello locale e nazionale.
L'Assemblea del C.G.I.E. è convocata due volte allanno in via ordinaria e può essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
Il CGIE elegge, tra i suoi membri, il Comitato di Presidenza. Quest'ultimo e' composto da due vice-presidenti e dieci membri. Uno dei vice-presidenti, e sei membri del Comitato di Presidenza, devono essere rappresentanti delle comunità italiane all'estero, mentre i restanti quattro sono di nomina governativa. Il Comitato di Presidenza si riunisce sei volte all'anno.
Le riunioni del consiglio e del comitato di presidenza si tengono presso il Ministero degli Affari Esteri. I membri del consiglio eletti all'estero possono riunirsi presso le rappresentanze diplomatiche nel Paesi di residenza. A tali riunioni partecipa il capo della rappresentanza diplomatica o un funzionario della carriera diplomatica da questi delegato.
Queste sono le funzioni del C.G.I.E.:
1) in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, promuove e agevola lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunita' italiane all'estero e dei loro singoli componenti, rafforzando il collegamento di tali comunita' con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, assicurando la piu' efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e facilitando il mantenimento dell'identita' culturale, l'integrazione nelle societa' di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunita' locali.
2) esamina i problemi delle comunita' italiane all'estero, in particolare per quel che attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunita' medesime. Promuove studi e ricerche su materie riguardanti le comunita' italiane nel mondo.
3) formula, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni e, su richiesta del Governo, pareri su iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, nonche' su normative comunitarie e accordi internazionali concernenti le comunita' italiane all'estero. Per alcune questioni (stanzionamenti per le comunita' all'estero, per la scuola, tutela sociale e previdenziale, per l'informazione, per la riforma dei servizi consolari) il Governo ha l'obbligo di richiedere il parere del CGIE.
4) elabora una relazione triennale da presentare al Parlamento, nella quale vengono valutati gli eventi del triennio precedente e presentato il programma per il triennio successivo.
Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero e' stato istituito nel 1989 in seguito all'emanazione della legge n. 368 del 6 nov. 1989, seguita dalle norme di attuazione emanate con Decreto del Presidente della Repubblica n. 434 del 29 nov. 1990.
Gia' nel 1975, in seguito alla Prima Conferenza Nazionale sull'Emigrazione, varie associazioni dell'emigrazione avvanzarono, con scarso successo, delle proposte di legge in ordine alla costituzione di un'organo rappresentativo dei cittadini all'estero.
Miglior successo ebbe la Seconda Conferenza Nazionale dell'Emigrazione nel 1988. In seguito a tale conferenza, il Consiglio dei Ministri approvo' un disegno di legge che aumentava il numero dei consiglieri eletti all'estero, concedendo al CGIE funzioni consultive e propositive, nonche' la possibilita' di fare raccomandazioni su alcuni progetti di legge inerenti alle questioni internazionali e all'emigrazione.
A norma dell'art. 1, comma 2, della legge n. 368 del 6 nov. 1989, "Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine
In base all'articolo 2 della legge n. 368 del 6 novembre 1989, il Cgie provvede:
Il Cgie può inoltre esprimere parere obbligatorio sugli orientamenti del Governo sulle seguenti materie:
Compito del CGIE e' (o dovrebbe essere), principalmente, quello di garantire il rispetto dei diritti dei cittadini italiani residenti all'estero e di provvedere alla tutela delle comunita' italiane nel mondo, nonche' di favorire l'integrazione sociale e culturale delle nostre comunita' nei paesi di residenza.
Il CGIE deve inoltre garantire l'identita' culturale dei nostri emigrati e dei loro discendenti; promuovere l'insegnamento della storia, della letteratura e della lingua italiana. Intraprendere iniziative per rendere effettiva la partecipazione degli emigrati alla vita delle comunita' locali.
Alla conclusione della Seconda Conferanza Nazionale dell'Emigrazione venne emesso un documento nel quale fu' stabilito che il CGIE dovra' svolgere "compiti permanenti di rappresentanza generale degli italiani all'estero" ed a tal fine "ha il potere di agire in nome e per conto di tutti i cittadini italiani residenti all'estero", inclusi i discendenti di italiani.
La Conferenza Nazionale dell'Emigrazione ha stabilito che il Governo, il Parlamento e le Regioni devono intervenire per "sviluppare una politica articolata, flessibile e maggiormente coordinata, adatta alle diverse esigenze dei vari Paesi".